DOMANDE IN TEMA DI COVID 19
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Molti lettori mi hanno sottoposto quesiti chiedendo cosa è lecito e cosa non è consentito fare alla luce delle disposizione dei DPCM recanti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia Covid 19
Parere:
Premetto che il Governo ha precisato, nelle sue FAQ istituzionali, che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”
Con la Circolare n. 15350/117 del 02.05.2020, il Ministero dell’Interno ha specificato che le visite ai congiunti posso avvenire anche fuori Regione.
Occorre però precisare:
a) Il genitore che si sposta non deve essere positivo al Covid 19, o in sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare o avere sintomi che possano far sospettare di essere positivi al Covid19;
b) Bisogna verificare che non vi sia nella regione in cui si deve andare un provvedimento restrittivo dell’ingresso di persone da altre regioni
c) Occorre portare con sé l’autocertificazione con il motivo dello spostamento e il provvedimento del Tribunale o di negoziazione assistita o l’accordo scritto tra i genitori in caso di separazione di fatto
d) Gli incontri devono avvenire adottando tutte le opportune precauzioni che limitino il rischio di contagio (uso di mascherine, guanti e distanza di sicurezza, divieto di assembramento).
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 15350/117 del 02.05.2020, ha precisato che con la definizione di congiunti deve ricomprendersi anche una relazione connotata da “duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.
E’ da ritenersi che si tratti comunque solo di relazione tra persone maggiorenni.
E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.
paragrafo
Parere:
Gli spostamenti, anche fuori regione, per motivi lavorativi sono sempre stati ammessi.
Ciò che è cambiato è il tipo di lavoro che legittima tali spostamenti.
Infatti, non tutti possono svolgere la propria attività lavorativa.
Inizialmente, potevano farlo solo: trasportatori, magazzinieri, corrieri, medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, esercenti attività di generi alimentari e loro dipendenti ed ausiliari, esercenti attività di pulizia e loro dipendenti ed ausiliari, esercenti attività di sanificazione e loro dipendenti ed ausiliari, dipendenti pubblici di comuni, ministeri, uffici del lavoro, inps, inail, ecc, forze dell’ordine, militari e professioni a queste assimilate.
Adesso e fino al 17.05.2020, possono svolgere la propria attività lavorativa anche coloro che lavorano nel comparto manifatturiero all’ingrosso, nonché nel campo dell’edilizia.
In allegato ai vari DPCM contenenti le misure per il contenimento del virus, sono allegate le tabelle con i codici ATECO (ovvero con i codici attività) che descrivono le attività lavorative via via consentite.
Pertanto, chi svolge una attività lavorativa “ammessa” può spostarsi anche fuori regione per lo svolgimento della propria attività.
Questo, ovviamente, sempre che non sia risultato positivo al Covid, non sia in quarantena domiciliare, e non abbia sintomi quali temperatura corporea sopra i 37, 5.
Anche in questo caso, bisogna avere con sé l’autocertificazione ed osservare i comportamenti anti-contagio, quali uso della mascherina e dei guanti ed il mantenimento del distanziamento sociale.
Parere:
Gli spostamenti tra Comuni sono possibili solo per motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
La coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
Tuttavia, tali spostamenti sono consentiti solo all’interno della regione.
Infatti, in base all’art. 1 del DPCM del 26.04.2020, e’ vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella di residenza, Se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Parere:
No. Non è consentito. Le misure straordinarie per il contenimento del Covid 19 sono state emanate con la logica di evitare quanto più possibile di uscire da casa. Sono consentite solo attività che, per la loro natura, rivestono carattere di ineluttabilità. Infatti, si può uscire solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza ed esigenze di salute. Tali motivazioni, in considerazione del miglioramento della curva epidemiologica sono state interpretate in maniera estensiva con l’ultimo DPCM del 26.04.2020, inserendo tra le motivazioni “strettamente necessarie” anche quelle che rivestono un carattere di utilità sociale, personale e familiare quale la visita ai congiunti , l’attività motoria o come la pulizia e la coltivazione del fondo. Gli hobby, sebbene importanti per il benessere delle persone, non rappresentano al momento una motivazione valida al punto da essere messa sullo stesso piano della esigenza di tutela della salute.
Parere:
Sì, è consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all'estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). Occorre però verificare la disponibilità di vettori per i viaggi.
Ad esempio, per ciò che riguarda i voli, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha richiesto alle compagnie aeree che hanno sospeso i voli internazionali di attivare voli speciali per permettere il rientro in Italia a coloro che sono rimasti “bloccati” in altri Paesi, a causa dell'emergenza Coronavirus. Tuttavia devono essere rispettate alcune prescrizioni:
a) Occorre compilare un modulo specifico che si può scaricare dal sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che deve essere consegnato al vettore e che deve contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato, indicando il luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento, il mezzo proprio o privato con cui tale luogo sarà raggiunto ed un recapito telefonico anche mobile.
b) Chi arriva dall'estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (qualcuno viene a prenderlo o noleggio di veicolo o taxi)
c) Chi rientra in Italia deve porsi in quarantena deve ed avvisare del proprio rientro l'Azienda sanitaria locale competente per territorio
d) L'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato. Se, non si hanno a disposizione dimore dove effettuare la quarantena, allora il periodo di isolamento sarà effettuato in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato.
Parere:
Nelle Faq al DPCM del 25.04.2020 si legge espressamente che “Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.”