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IACP: alloggi competi di caldaia

Simona Campanella • ago 05, 2020
Pacifici sia la sussistenza del rapporto locativo in essere tra l’assegnatario dell’alloggio e l’Ente Istituto Autonomo Case Popolari, sia il fatto che l’appartamento risultava sprovvisto al momento della consegna della caldaia per il  riscaldamento dell’acqua calda che il predetto assegnatario ha deciso di acquistare salvo poi addossarne il relativo costo alla controparte negoziale, la Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 295/2020 del 09.06.2020 ha sancito l'obbligo per lo IACP della refusione all'assegnatario delle somme spese.
Osserva la Corte che  il regolamento per gli alloggi in locazione pone l’obbligo per l’assegnatario di mantenere in efficienza l’impianto di riscaldamento, sanzionando l'inadempimento con  la risoluzione del contratto di locazione. Tale locuzione in tanto si giustifica in quanto l’immobile locato risulti già in origine dotato di un funzionante impianto di riscaldamento di pertinenza da manutenere e di una caldaia che ne possa permettere la regolare fruizione da custodire.
Né la esiguità della misura del canone,  né il fatto che l’assegnatario abbia dichiarato in seno al contratto di locazione di
avere visionato l’appartamento e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all’uso convenuto possono giustificare l’omessa dotazione in capo all’appartamento di una caldaia funzionante, posto che  sussiste l’immanente obbligazione in capo alla parte locatrice menzionata dall’art. 1575 c.c. di mantenere la cosa locata in istato da servire all’uso convenuto, nella specie di consentire al conduttore di godere la cosa in condizioni minime di agibilità e confortevolezza che soltanto la esistenza di un impianto funzionante di riscaldamento e di acqua calda può consentire.
La mancata installazione della caldaia, osserva la Corte, rappresenta inadempimento contrattuale del locatore, che obbliga alla refusione delle spese anticipate dall'assegnatario.
"La tempestiva condotta dell’assegnatario si è posta nel solco del principio di buona fede oggettiva che impone a ciascuna delle parti contrattuali l’obbligo di salvaguardare la sfera giuridica soggettiva sostanziale della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio, avendo l'assegnatario limitato l’onere dell’altrui inadempimento al mero rimborso del costo del macchinario a fronte di ben altre responsabilità di natura patrimoniale e non patrimoniale che sarebbero potute scaturire in capo all’Ente locatore a fronte di un atteggiamento attendista e remissivo che avesse privato la famiglia dell'assegnatario del riscaldamento per un lungo periodo".
Leggi la sentenza
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