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COVID 19: RIMBORSO, CAMBIA TUTTO!!!

Avv. Simona Campanella • mag 03, 2020

Hai diritto al rimborso per l'acquisto di biglietti di spettacoli o viaggi di cui non hai potuto usufruire a causa del Covid 19?

Scoprilo leggendo...

A causa dell'emergenza Covid-19, sono state annullate tutte le visite didattiche, i viaggi di istruzione, i voli arei per l’estero, ma anche all’interno del territorio italiano. Sono state chiuse le frontiere con gli Stati esteri con l’ovvia conseguenza dell’annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici.

Sono state vietate tutte le manifestazioni o l’accesso a prestazioni che comportassero assembramento di persone come spettacoli cinematografici, teatrali, concerti o visite ai musei ed altri luoghi di cultura.

In condizioni “normali”, il cliente che annulli la prenotazione, o non si presenti al momento della fruizione della prestazione acquistata, non ha diritto ad alcun rimborso, a meno che non abbia stipulato apposite polizze di assicurazione del viaggio, del volo e del soggiorno.

Di contro, il tour operator, il gestore della struttura alberghiera, l’organizzatore del viaggio, il vettore o la compagnia aerea, il gestore del cinema, teatro, l’organizzatore dello spettacolo o della manifestazione, sono tenuti al rimborso del costo (ed in alcune circostanze anche al risarcimento del danno) SOLO se il viaggio, il soggiorno, il volo, lo spettacolo o la manifestazione, sono annullati per responsabilità loro imputabili.

Questa situazione determina “inadempimento contrattuale” ai sensi del codice civile e, il cliente – in base al codice del consumatore – ha diritto di optare a sua insindacabile scelta tra:

- rimborso del prezzo 

- prestazione alternativa in altro luogo, in altro periodo, con altre modalità.

Il caso specifico dell'emergenza Covidi-19, tuttavia, non rappresenta una causa di responsabilità del vettore, della compagnia aerea, dell’organizzatore del viaggio, del tour operator, dell’albergatore o dell’organizzatore dello spettacolo o della manifestazione, in quanto si tratta di una chiara fattispecie di “caso di forza maggiore” che legittimerebbe tali operatori economici a negare il rimborso.
Il Governo italiano, con il decreto CuraITALIA (D.L. n. 18 del 17.03.2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 17.03.2020), aveva predisposto all'art. 88 diposizioni per il “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”.
In base a tale diposizione, per l’acquisto di biglietti per spettacoli, musei, teatri, concerti, cinema, voli aerei, ferroviari e marittimi, pacchetti di soggiorno, ecc., ricadenti (o la cui validità ricade) nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione per il contenimento dell’epidemia, ricorre la fattispecie della “impossibilità sopravvenuta della prestazione” ai sensi dell’art. 1463 c.c. e, dunque, il diritto al rimborso per l’acquirente, previa richiesta da effettuarsi entro 30 giorni:
- dalla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 (ovvero entro il 17.04.2020) per tutti gli eventi che si dovevano tenere prima del 17.03.2020;
- dalla data dell’evento, per tutti gli eventi che si sarebbero dovuti tenere dopo il 17.03.2020 e fino alla conclusione delle limitazioni per il contrasto all’epidemia.
La Legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (L. n. 17 del 24.04.2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 29.04.2020ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione), ha modificato la rubrica dell’art. 88, sostituendola con la seguente: “Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” e dedicando, invece, un apposito articolo, l’art. 88 bis, al “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”.
Cosa cambia?

BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

Nulla per chi ha acquistato biglietti per spettacoli, musei, teatri, concerti, cinema e altri luoghi della cultura. 

Chiunque abbia acquistato biglietti per queste manifestazioni che si dovevano tenere o che avevano validità, dal 08.03.2020 e fino a quando dureranno le limitazioni per il contenimento dell’epidemia, potrà ottenere – previa richiesta – la sostituzione del biglietto con un vaucher dello stesso importo da potere spendere entro 1 anno.

TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI
Le cose cambiano, invece, per chi ha acquistato biglietti per viaggi aerei, ferroviari e marittimi, pacchetti di soggiorno, turistici.
Analizziamo il nuovo art. 88 bis del D.L. n. 18/2020, introdotto dalla L. n. 17/2020.
In questi casi, la fattispecie della “impossibilità sopravvenuta della prestazione” non dipende SOLO dalla data del soggiorno o del viaggio (come nell’ipotesi del biglietto per spettacoli, musei, cinema, concerti e teatri) ma ANCHE dalla tipologia di acquirente.
In altri termini, non tutti e non sempre hanno diritto al rimborso e/o al vaucher sostitutivo.
Hanno diritto al rimborso o al vaucher sostitutivo:
 a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 
b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 
c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con permanenza domiciliare fiduciaria ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti con i quali sono state individuate dette aree; 
e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
f) soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 2.
SOLO questi soggetti, avranno diritto al rimborso o al vaucher sostitutivo.
COME ESERCITARE IL DIRITTO:
1) OCCORRE RICHIEDERE IL VAUCHER O IL RIMBORSO E DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA
 I soggetti sopra individuati devono comunicare al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere della specifica situazione che li legittima alla richiesta, allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico, nonché la documentazione attestante la partecipazione al concorso annullato o l’obbligo di permanenza domiciliare o il ricovero ospedaliero.
In altri termini, bisogna dimostrare, allegando documentazione idonea:
- di essere i titolari del biglietto;
- che la prestazione doveva essere effettuata nel periodo rientrante tra le misure di contenimento;
- di essere stato soggetto a quarantena, positività al Covid, ricovero ovvero che il viaggio doveva essere effettuato per partecipare ad un concorso, manifestazione , ecc annullati o ancora di risiedere in un luogo per il quale vige il divieto di allontanamento.
2) OCCORRE FARE LA RICHIESTA ENTRO UNO SPECIFICO TERMINE
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: 
- dalla cessazione delle situazioni di quarantena, divieto di allontanamento, ricovero ospedaliero, permanenza domiciliare di cui alle lettere da a) a d); 
- dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e); 
- dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f) .

Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 
 In relazione a tali contratti il diritto di recesso può essere esercitato direttamente dal vettore, o dalla struttura ricettiva, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore o la struttura ricettiva, ne danno tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o di soggiorno oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

VIAGGI D’ISTRUZIONE, GITE SCOLASTICHE 

Se l’iniziativa era destinata ad alunni frequentati la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola di ogni ordine e grado, allora, è SEMPRE corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher , quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione.

Se, invece, l’iniziativa era destinata ad alunni frequentati classi intermedie della scuola scuola secondaria

di primo e secondo grado, il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher all’istituto scolastico committente, che potrà modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.


Tutte le disposizioni sopra descritte, si applicano anche nel caso in cui i titoli di viaggio siano stati acquistati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione.

L’emissione dei voucher assolve gli obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, il quale, se lo rifiuta, non potrà poi procedere alla richiesta di rimborso.

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